Autorizzazioni e certificazioni di qualità
La politica aziendale di EOLO
e le certificazioni di qualità.
La società EOLO SpA risulta titolare dell’autorizzazione generale per la fornitura al pubblico di servizi di rete e di comunicazione elettronica ed autorizzata all'esercizio di servizi per comunicazione elettronica ISP (Internet Service Provider), rivendita del traffico telefonico (reseller) e per servizio telefonico accessibile al pubblico esercitata sull’intero territorio nazionale.
EOLO SpA risulta altresì regolarmente iscritta al ROC (Registro degli Operatori di Telecomunicazioni) a far data dal 17/02/2009 (n. iscrizione 17.980) e ha successivamente adempiuto regolarmente ad effettuare la comunicazione annuale così come disposto dalla delibera n. 666/08/CONS, ulteriormente modificata e integrata dalle successive delibere.
EOLO ha ottenuto certificazioni di qualità, che attestano la continua tensione al perfezionamento dei propri processi interni.
EOLO è stata, inoltre, selezionata da Garanzia Italia - grazie all'origine ed allo sviluppo di matrice totalmente italiana dei propri servizi - per far parte del novero della realtà che possono fregiarsi di tale riconoscimento.
Di seguito l'elenco, corredato dei relativi certificati:
EOLO ha un approccio neutrale verso i contenuti in transito sulla propria rete. In nessun caso EOLO effettua o effettuerà alcuna discriminazione o censura di traffico tra i propri servizi e quelli di terzi e tra servizi presenti sulla propria rete o su una di terzi, fatti salvi eventuali obblighi di legge.
Le connessioni fornite da EOLO sono conformi con il Regolamento UE 2015/2120 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso ad un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, nonché con gli orientamenti rilasciati dal Body of European Regulators for Electronic Communication (BEREC).
In tale contesto, per ragioni di efficientamento e ottimizzazione delle risorse di rete per preservare la qualità del servizio degli utenti in particolari condizioni di alto traffico, le connessioni EOLO sono sottoposte a misure ragionevoli di gestione del traffico ritenute trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, basate esclusivamente su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi per specifiche categorie di traffico.
Tali misure sono automatiche e temporanee e agiscono al raggiungimento di un alto livello di congestione dei nodi di accesso, situazione che viene verificata ed aggiornata costantemente in ogni momento per disattivare le misure di gestione del traffico ove non più necessarie.
Al fine di preservare la continuità del servizio erogato, EOLO assicura che l’applicazione delle misure ragionevoli di gestione del traffico di rete non compromette la banda minima garantita prevista dal servizio acquistato dai propri utenti.
Altre misure emergenziali di gestione del traffico sono possibili esclusivamente in caso di eventi imprevedibili come congestioni di rete eccezionali dovute ad esempio ad attacchi informatici, atti colposi o dolosi di soggetti terzi che agiscono indipendentemente dalla volontà di EOLO o casi di forza maggiore.
La politica aziendale di EOLO per la qualità è descritta dettagliatamente in questo documento ( in formato .pdf)
Ai sensi dell’art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che “i servizi vengono forniti mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze; pertanto, non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio”.
EOLO non assume alcuna responsabilità per le interruzioni temporanee o permanenti derivanti da:
- interferenze elettromagnetiche ad essa non imputabili;
- successiva perdita di visibilità tra gli apparati radio installati presso il cliente e le infrastrutture ad essi connesse (es.: costruzione di nuovi edifici, infrastrutture, alberi o vegetazione spontanea, etc.).
Qualora le cause di indisponibilità permanente del servizio non siano imputabili al cliente, il contratto si intenderà risolto automaticamente; il cliente avrà l'obbligo alla restituzione degli apparati installati e alla corresponsione di canoni pregressi per i periodi di eventuale e temporaneo godimento del servizio.
La politica aziendale di EOLO sulla sicurezza delle informazioni è descritta dettagliatamente in questo documento ( in formato .pdf)
Politica per la sicurezza delle informazioni