Ai sensi dell’art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che “i servizi vengono forniti mediante l’utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze; pertanto, non può essere offerta garanzia sulla qualità del servizio”.
EOLO non assume alcuna responsabilità per le interruzioni temporanee o permanenti derivanti da:
- interferenze elettromagnetiche ad essa non imputabili;
- successiva perdita di visibilità tra gli apparati radio installati presso il cliente e le infrastrutture ad essi connesse (es.: costruzione di nuovi edifici, infrastrutture, alberi o vegetazione spontanea, etc.).
Qualora le cause di indisponibilità permanente del servizio non siano imputabili al cliente, il contratto si intenderà risolto automaticamente; il cliente avrà l'obbligo alla restituzione degli apparati installati e alla corresponsione di canoni pregressi per i periodi di eventuale e temporaneo godimento del servizio.